L’ABC delle Aste Giudiziarie (Rubrica, terza parte)

Le parole da imparare per A…vere una B…uona C…onoscenza del mondo delle Aste Immobiliari! Andiamo ad analizzare e conoscere il significato delle parole più usate nel mondo delle Aste Giudiziarie.

Lo scopo di questa Rubrica è spiegare in modo breve e semplice alcuni dei termini maggiormente usati quando si parla di Aste Giudiziarie in modo da facilitare il lettore nella comprensione degli articoli del Blog di Astainsieme. Inizieremo analizzando parole, istituti e concetti generali che via via diventeranno più specifici e faranno riferimento a particolari ambiti o momenti delle Aste Immobiliari.
Andiamo a scoprire altri termini…

L’articolo in breve

Quando chi non è un tecnico del diritto si approccia al mondo giuridico in generale, ed in questo caso al mondo delle aste giudiziarie, rischia di perdersi nel mare magnum del materiale reperibile su internet e soprattutto di non comprendere appieno il significato dei contenuti poiché è possibile che non conosca alcune delle parole che vengono utilizzate in ambito giuridico. Questa Rubrica si propone di spiegare in modo breve e semplice alcuni dei termini di uso più comune dell’ambito delle aste giudiziarie e nello specifico nelle aste giudiziarie immobiliari. Le parole che si trovano all’interno di questa Rubrica possono essere utilizzate sia per conoscere qualcosa in più del mondo delle aste, sia per comprendere in modo migliore e più veloce gli articoli del Blog di AstaInsieme.

Quando ci approcciamo al mondo delle aste giudiziarie può accadere di imbatterci in alcune parole di difficile comprensione.

Questo accade perché nel linguaggio giuridico vengono usati termini che non sono immediatamente chiari per il lettore non esperto in materia oppure perché si ricorre all’uso di parole tipiche del linguaggio comune che assumono un significato diverso.

In questa Rubrica andremo ad analizzare di volta in volta i termini più importanti e di uso più frequente nel mondo delle aste giudiziarie e cercheremo di comprenderne il significato in modo che diventino pian piano chiari e semplici per tutti.

Le parole da imparare per Avere una Buona Conoscenza del mondo delle aste immobiliari! Andiamo ad analizzare e scoprire il significato dei termini più utilizzati nel mondo delle aste giudiziarie.

1. Ipoteca (in generale)

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, regolato dall’art. 2808 e seguenti del nostro Codice Civile, ed ha lo scopo di tutelare il creditore dal pericolo che il debitore non paghi il proprio debito. L’ipoteca, infatti, attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni sui quali è iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla successiva vendita del bene espropriato.  L’ipoteca ha solitamente ad oggetto beni immobili, ma può essere iscritta anche su diritti reali minori. È importante sapere che il bene ipotecato rimane di proprietà del debitore, il quale ne può liberamente godere e disporre, e dunque potrà vendere il bene. In questo ultimo caso l’ipoteca segue il bene su cui è iscritta finché il debito non viene estinto.

2. Ipoteca volontaria

L’ipoteca volontaria si ha quando il diritto reale di garanzia su uno specifico bene immobile ha la sua fonte nella volontà delle parti. Con l’ipoteca volontaria sarà infatti proprio il debitore a fare iscrivere l’ipoteca su un determinato bene di sua proprietà. L’ipoteca volontaria viene concessa mediante un contratto tra concedente (colui che concede l’ipoteca) e beneficiario (colui a favore del quale l’ipoteca è iscritta), o a mezzo di dichiarazione unilaterale fatta solamente dal concedente. La volontà di concedere l’ipoteca deve essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata. Infine l’ipoteca volontaria può essere concessa sia dal debitore stesso che a un soggetto terzo diverso dal debitore.

3. Ipoteca legale

L’ipoteca legale trova la sua fonte nella legge, e quindi, non è necessaria la manifestazione di volontà delle parti. In base all’art. 2817 del nostro Codice Civile, l’ipoteca legale spetta in tre casi tassativamente elencati. Il primo caso riguarda la cosiddetta ipoteca dell’alienante: chi vende il bene ha diritto all’iscrizione dell’ipoteca sul bene stesso a suo favore; la funzione dell’ipoteca è garantire che chi acquista paghi prezzo e rimborso spese. L’articolo richiama poi l’ipoteca del condividente, in questo caso l’ipoteca viene iscritta, in determinati casi, a favore del coerede o del socio a garanzia del pagamento di determinate somme di denaro da parte degli altri eredi o soci. Infine, l’ipoteca viene iscritta in favore dello Stato sopra i beni dell’imputato.

4. Ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 2818 c.c., è l’ipoteca che il creditore può iscrivere sui beni del debitore dopo avere ottenuto una sentenza di condanna al pagamento delle somme o all’adempimento di un’obbligazione, oppure un altro provvedimento giudiziale a cui la legge attribuisce lo stesso effetto. Quindi affinché vi sia ipoteca giudiziale è necessario che il creditore ne faccia richiesta al Giudice competente.

Conclusione
Siamo giunti alla fine del terzo appuntamento con la nostra Rubrica l’ABC delle Aste Giudiziarie. Spero che quanto hai letto ti sia stato utile per conoscere qualcosa in più su questo mondo. In questo articolo abbiamo analizzato alcuni dei termini generali che è importante conoscere.

Abbiamo visto cosa è l’ipoteca in generale, e poi abbiamo affrontato le sue tipologie: l’ipoteca volontaria, l’ipoteca legale e l’ipoteca giudiziale.


Nei prossimi appuntamenti continueremo a scoprire insieme nuovi istituti, termini e parole. Se hai dei dubbi, desideri maggiori informazioni o ti va di proporre alcune parole di cui vorresti conoscere o approfondire il significato non esitare a lasciare un commento . Al prossimo appuntamento!

Lascia un commento

Oppure accedi con



Articoli correlati

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto