L’ABC delle Aste Giudiziarie (Rubrica, prima parte)

Le parole da imparare per A…vere una B…uona C…onoscenza del mondo delle aste immobiliari!

Andiamo ad analizzare e scoprire il significato dei termini più utilizzati nel mondo delle aste giudiziarie.

L’articolo in breve

Quando chi non è un tecnico del diritto si approccia al mondo giuridico in generale, ed in questo caso al mondo delle aste giudiziarie, rischia di perdersi nel mare magnum del materiale reperibile su internet e soprattutto di non comprendere appieno il significato dei contenuti poiché è possibile che non conosca alcune delle parole che vengono utilizzate in ambito giuridico. Questa Rubrica si propone di spiegare in modo breve e semplice alcuni dei termini di uso più comune dell’ambito delle aste giudiziarie e nello specifico nelle aste giudiziarie immobiliari. Le parole che si trovano all’interno di questa Rubrica possono essere utilizzate sia per conoscere qualcosa in più del mondo delle aste, sia per comprendere in modo migliore e più veloce gli articoli del Blog di AstaInsieme.

La situazione

Quando ci approcciamo al mondo delle aste giudiziarie può accadere di imbatterci in alcune parole di difficile comprensione.

Perché accade

Questo accade perché nel linguaggio giuridico vengono usati termini che non sono immediatamente chiari per il lettore non esperto in materia oppure perché si ricorre all’uso di parole tipiche del linguaggio comune che assumono un significato diverso.

Soluzione

In questa Rubrica andremo ad analizzare di volta in volta i termini più importanti e di uso più frequente nel mondo delle aste giudiziarie e cercheremo di comprenderne il significato in modo che diventino pian piano chiari e semplici per tutti.

Le parole da imparare per Avere una Buona Conoscenza del mondo delle aste immobiliari! Andiamo ad analizzare e scoprire il significato dei termini più utilizzati nel mondo delle aste giudiziarie.

1. Asta giudiziaria

L’asta giudiziaria è una procedura pubblica tipica delle procedure esecutive e concorsuali con la quale un bene o più beni dell’esecutato vengono sottoposti a vendita forzata. Lo scopo è quello di fare sì che i creditori si soddisfino sull’eventuale ricavato che deriva dalla vendita dei beni del debitore esecutato. L’asta giudiziaria può essere di due differenti tipologie: con incanto o senza incanto. Nell’asta giudiziaria possono essere venduti sia beni immobili che beni mobili, ed è proprio in base all’oggetto della vendita che si possono distinguere le aste immobiliari dalle aste mobiliari. Inoltre le aste giudiziarie, se svolte in modalità telematica,  possono essere sincrone o asincrone.

Nel nostro ordinamento, il funzionamento delle aste giudiziarie è disciplinato principalmente dal codice di procedura civile[1] e da altre leggi come la legge fallimentare[2], la legge riguardante le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento[3] e la normativa sulle vendite con modalità telematiche[4].

2. Debitore

Il debitore è colui che deve adempiere un’obbligazione nei confronti di un altro soggetto (il pagamento di una somma di denaro o altri tipi di obbligazione). È il soggetto passivo del rapporto obbligatorio ed è tenuto ad adempiere la prestazione nei confronti del creditore.

In caso di inadempimento, è responsabile del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono determinati da impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile.

3. Debitore esecutato

Il debitore esecutato è un debitore che, non avendo adempiuto spontaneamente la propria prestazione, ha ricevuto un ordine di adempimento da parte del Giudice, ma nonostante questo ordine continua a non adempiere. Dunque è colui che sta subendo un procedimento di esecuzione forzata. Il debitore esecutato è quindi colui che subisce il procedimento di esecuzione, ma non per questo si deve considerare un soggetto esclusivamente passivo.

Il debitore esecutato gode infatti del diritto di opporsi all’esecuzione proponendo un’opposizione all’esecuzione o un’opposizione agli atti dell’esecuzione. Inoltre il debitore esecutato ed i suoi familiari conviventi, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., possono continuare ad abitare l’immobile oggetto di vendita all’asta sino al decreto di trasferimento.

4. Creditore

Il creditore è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio. Può essere una persona fisica o giuridica, ed ha il diritto di esigere la prestazione da parte del debitore.

Quando il debitore non adempie spontaneamente la prestazione, l’Ordinamento Giuridico fornisce al creditore diversi mezzi per tutelare la propria posizione.  Il creditore, per poter aggredire l’immobile posto a garanzia del credito, deve avviare una procedura esecutiva presso il Tribunale competente.

5. Beni immobili

Il bene immobile, secondo l’art. 812 c.c., è un terreno o un fabbricato o comunque una costruzione stabile che non può essere asportata dal suolo senza che ne sia alterata la destinazione. Alcuni esempi di beni immobili sono, oltre agli edifici ed alle costruzioni, le sorgenti, il suolo, i corsi d’acqua, i terreni. Ai fini di pubblicizzare le vicende giuridiche che riguardano questi beni, si applicano le regole della trascrizione disciplinata agli art. 2643 c.c. e seguenti. I beni immobili sono inoltre l’oggetto di vendita delle aste immobiliari.


[1] Codice di Procedura Civile R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443

[2] Legge Fallimentare R.D. 16 Marzo 1942 n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[3] L. 27 Gennaio 2012 n.3. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

[4] DM 32/2015. Detta regole tecniche ed operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche.

Conclusione
Siamo giunti alla fine del primo appuntamento con la nostra Rubrica l’ABC delle Aste Giudiziarie. Spero che quanto hai letto ti sia stato utile per conoscere qualcosa in più su questo mondo. In questo articolo abbiamo analizzato alcuni dei termini generali che è importante conoscere.

Abbiamo visto cosa si intende per asta giudiziaria, perché c’è differenza tra debitore e debitore esecutato, chi è il creditore e di cosa si parla quando si dice che un bene è immobile.


Nei prossimi appuntamenti continueremo a scoprire insieme nuovi istituti, termini e parole. Se hai dei dubbi, desideri maggiori informazioni o ti va di proporre alcune parole di cui vorresti conoscere o approfondire il significato non esitare a lasciare un commento . Al prossimo appuntamento!

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