L’art. 121 del “Decreto rilancio permette ai proprietari di immobili da ristrutturare di ottenere immediatamente uno sconto sui lavori effettuati grazie alla cessione del credito”. Ma come avviene esattamente la cessione del credito a Imprese e fornitori? Vediamolo insieme
L’articolo in breve
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito numerose agevolazioni fiscali in favore dei soggetti colpiti dalla crisi economica e sanitaria, che si sono aggiunte a quelle già introdotte con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto cura Italia”) e con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”).
Tra gli interventi più significativi, si possono ricordare ad esempio i crediti d’imposta per fronteggiare le spese connesse all’emergenza e le detrazioni fiscali ad aliquota 110% riconosciute a fronte di determinati interventi edilizi (c.d. “superbonus”).
Il Decreto Rilancio al fine di favorire la ripresa dell’economia (e in linea con i numerosi interventi legislativi a sostegno della liquidità) ha introdotto per il beneficiario di detrazioni fiscali, in alternativa al loro utilizzo diretto, la possibilità di cedere il credito a terzi i crediti maturati. Il nuovo istituto giuridico, disciplinato dall’art. 121 dello stesso Decreto Rilancio, si applica a una pluralità di crediti d’imposta e detrazioni fiscali, tutti tassativamente individuati dalla legge. L’opzione può essere esercitata sia in relazione alle detrazioni fiscali istituite dall’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. “superbonus”), sia in relazione ad altre detrazioni fiscali già in precedenza previste dalla legge e più sotto richiamate. Le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione sono disciplinate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
La cessione, in luogo dell’utilizzo diretto del credito, di cui all’art. 121 Decreto Rilancio potrà a sua volta attivata dallo stesso cessionario o dal fornitore. L’ipotesi rappresenta un grande vantaggio potendo a tal punto i titolari di detrazioni fiscali optare per la loro monetizzazione in luogo della compensazione con debiti fiscali pendenti.
Procederemo all’analisi dell’art. 121 del Decreto Rilancio e del Regolamento di attuazione emesso dall’Agenzia delle Entrate circa le modalità per la cessione del credito a terzi.
1. La novità introdotta dall’art. 121 del Decreto Rilancio
L’art. 121 del decreto Rilancio, rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” introduce importanti novità in materia fiscale.
Nello specifico, l’opzione di cui all’art. 121, secondo comma, del Decreto Rilancio, potrà essere esercitata con riferimento alle indicate categorie di interventi ossia:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bisa 1-septiesdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-terdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
2. Le due opzioni possibili e l’esercizio della cessione del credito: modalità di scambio
Il Decreto Rilancio consente a coloro che sostengono le relative spese di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari.
Le modalità con cui esercitare l’opzione di cui all’art. 121 (sconto in fattura oppure cessione) sono disciplinate dal provvedimento attuativo emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2020 prot. n. 283847/2020 che disciplinano le modalità e le condizioni per l’esercizio dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata sia in relazione alle detrazioni fiscali istituite dall’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. “superbonus”), sia in relazione ad altre detrazioni fiscali già in precedenza previste dalla legge.
Con riferimento alle detrazioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio, l’esercizio dell’opzione presuppone che siano integrati i requisiti concernenti il rilascio del visto di conformità e l’ottenimento delle prescritte asseverazioni ai sensi dell’art. 119, commi da 11 a 13-bis del Decreto Rilancio e punto 2 del provvedimento dell’8 agosto 2020.
Tali disposizioni normative consentono dunque a coloro che hanno sostenuto spese nel biennio 2020 – 2021, per le casistiche tassativamente individuate, di scegliere se usufruire direttamente delle detrazioni spettanti, ovvero, specialmente nel caso in cui non dispongano di un debito d’imposta sufficientemente capiente, di monetizzare il valore del credito d’imposta de quo ottenendo alternativamente un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dalle imprese che effettuano i lavori d’intervento agevolato (ossia i fornitori), il corrispettivo della cessione del credito d’imposta di pari ammontare da parte di soggetti terzi (ossia, i cessionari), incluse banche e intermediari finanziari.
Occorre evidenziare un’importante novità rispetto al passato: la facoltà di cedere il credito d’imposta a soggetti terzi, incluse banche e intermediari finanziari, nonché di effettuare più di una cessione ampliando la possibilità di circolazione del credito.
La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici sempre dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, la citata comunicazione deve essere, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. L’invio della comunicazione dell’opzione relativa agli interventi ammessi al Superbonus è consentito anche all’amministratore di condominio o al condomino incaricato, ma, in tal caso, l’opzione sarà efficace solo dopo che il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione trasmessa.
Importante è ricordare la deadline per poter effettuare l’invio della comunicazione: l’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Si segnala la possibilità per il contribuente di esercitare l’opzione anche con riferimento a eventuali rate residue non fruite di detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, purché la relativa comunicazione sia trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA (nel caso di superbonus per interventi di riqualificazione energetica). Verrà verificata: la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione poi alle diverse tipologie di intervento.
A partire da eventuali segnalazioni provenienti da altre amministrazioni potrebbero essere effettuati anche controlli successivi sulla veridicità delle asseverazioni e sui dati trasmessi dell’Agenzia delle Entrate, il tutto per evitare duplicazioni di benefici, duplicazioni da imputarsi magari all’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.
Il citato articolo 121 del decreto Rilancio infine ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per eventuali rate residue.
3. Come il fornitore ed il cessionario possono utilizzare il credito
Vediamo adesso come il fornitore o il cessionario che – per effetto dell’esercizio dell’opzione – dispone di un credito d’imposta può utilizzarlo nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge.
Il fornitore o il cessionario può scegliere infatti se:
- Utilizzare il credito d’imposta in compensazione
- Cedere a sua volta il credito a terzi
Si segnala che il fornitore o il cessionario decide di utilizzare il credito in compensazione (c.d. “compensazione orizzontare ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997) utilizzando le rate residue della detrazione non fruite dall’originario titolare, il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Se il fornitore o il cessionario non matura debiti compensabili a sufficienza si rivela molto interessante la possibilità individuata con il provvedimento attuativo di cedere a sua volta il credito d’imposta ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tutti i casi, quindi, anche al fornitore o cessionario, così come al primo beneficiario è data la possibilità di monetizzare immediatamente il credito.
Come detto sopra, la vera novità introdotta con il Decreto Rilancio e con il Regolamento di attuazione è l’assenza di limitazioni con riferimento al numero delle cessioni possibili: secondo un’interpretazione ormai consolidato (ed in linea con lo spirito dello stesso decreto Rilancio, volto a favorire la ripresa dell’economia) non vi sono limitazione circolazione dei crediti fiscali.
Un breve cenno merita il tema delle responsabilità dei cessionari con riferimento alla detrazione fiscale acquisita e/o ceduta. Si dica infatti che a mente dell’art. 121 D.L. 34/2020, comma 6 e 7, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari mentre cessionari o fornitori, risponderanno in solido di eventuali indebite percezioni soltanto in caso di eventuale concorso nella violazione.
Fonti:
- https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita/la-cessione-delle-detrazioni-fiscali-e-dei-crediti-d-imposta-nel-cd-decreto-rilancio
- http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/superbonus-la-cessione-dei-crediti-d-imposta-banche-ed-intermediari-finanziari
Conclusioni
Con il Decreto Rilancio e il regolamento attuativo si aprono ai beneficiari delle detrazioni fiscali nuove possibilità circa l’utilizzo dei crediti fiscali, i quali oltre che avere una funzione compensativa potranno essere utilizzati quali contributo diretto del fornitore nell’esecuzione dei lavori (a mezzo sconto in fattura) oppure monetizzati attraverso la cessione a terzi, comprese banche ed intermediari finanziari.
Con i nuovi interventi legislativi sono altresì venute meno le stesse limitazioni alle successive cessioni del credito d’imposta che potrà quindi, essere ceduto dagli stessi fornitori e/o cessionari, oltre che dal primo beneficiario.
Nell’ambito delle varie cessioni si dovranno sempre tenere a mente la scadenza per l’invio della prescritta comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la correttezza e regolarità dei dati trasmessi.