Immobili sottoposti a tutela paesaggistica, ecco gli interventi non soggetti ad autorizzazione

Vediamo cosa comporta un vincolo paesaggistico per chi si aggiudica un immobile e quali interventi edilizi sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica.

L’articolo in breve

La disciplina paesaggistica nasce con l’obiettivo di tutelare i contesti che presentano caratteristiche di pregio non solo dal punto di vista naturalistico ma anche storico e culturale. Nonostante questo nobile intento, i professionisti che lavorano sul territorio storcono spesso il naso quando si devono preoccupare dei vincoli della paesaggistica: questo accade perché il proprio progetto deve piegarsi a specifici criteri anche solo per poter richiedere il titolo necessario alla sua realizzazione. Il legislatore viene in aiuto delle professionalità tecniche (e dei committenti paganti) che operano in zone soggette a vincoli, andando ad individuare interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Con l’art. 2 di cui all’allegato A del D.P.R. 31/2017 in breve, si escludono dalla preventiva autorizzazione paesaggistica gli interventi edilizi non visibili dagli spazi pubblici, che non siano emergenze visive nei contesti vincolati e che non riguardino immobili oggetto di vincoli diretti (ex art. 136, comma 1 del D.lgs. 42/2004).

Nell’articolo vediamo nel dettaglio questi casi. Allo stesso tempo però, nasce da dibattito pubblico una domanda: è giusta una semplificazione di questa disciplina? Una normativa più morbida e una ripartizione della materia tra due livelli stato e regioni, riuscirà comunque a preservare quei luoghi tanto identitari?

La situazione: La disciplina paesaggistica spesso è raffigurata come un forte impedimento all’attività edilizia. Questo purtroppo è un quadro rappresentato dai professionisti che lavorano nel settore edile e che vedono la tutela paesaggistica come un “bastone” che tenta di infilarsi tra le ruote delle loro esigenze progettuali.

Perché accade: La tutela paesaggistica nasce con l’idea di preservare quello che è il patrimonio ambientale e culturale per le generazioni future, in modo da far fruire di tali bellezze a chi ci succederà nelle stesse modalità in cui noi oggi le fruiamo. La disciplina si è evoluta negli anni, dalla Legge 1497/39 dove si istituivano le bellezze naturali, all’ultimo D.P.R. 31/2017 nel quale si snelliscono le procedure per alcuni interventi edilizi in aree vincolate.

Ipotesi di approccio: In questo articolo vedremo quindi qual è l’approccio ai beni paesaggistici tutelati e come questo fattore spesso possa pregiudicare o meno la partecipazione in asta, semplicemente per l’ignoranza sulla disciplina. Nell’ottica degli ultimi aggiornamenti normativi vedremo poi quali sono gli interventi edilizi esclusi dalla preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica.

La disciplina paesaggistica nasce per tutelare i territori da quelli che potrebbero essere interventi edilizi che ne inficino diversi fattori in maniera permanente, fattori come le relazioni visuali, i caratteri identitari delle costruzioni su quel territorio piuttosto che la naturalità o la biodiversità. L’intenzione del legislatore è stata però interpretata e distorta dai progettisti con un forte impedimento alle potenzialità edificatorie dei suoli e alle loro esigenze di progetto. Per questo spesso si eseguono opere in aree vincolate realizzandole “sotto mentite spoglie”, come vi ho già parlato nel precedente articolo sugli abusi edilizi più comuni nel Bel Paese.
Negli anni la disciplina ha assunto diverse sfumature fino ad arrivare all’ultimo D.P.R. 31/2017, il quale prevede semplificazioni burocratiche e operative per specifici interventi edilizi: vediamo di seguito i casi in cui non è più necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica.

1. La disciplina paesaggistica ed il suo ruolo di tutela

Quello che deve essere chiarito è il concetto per il quale un vincolo paesaggistico sia una totale disposizione di inedificabilità assoluta: niente di più falso!

La nascita della protezione del paesaggio nel nostro paese è stata caratterizzata da un duplice aspetto, in primis la disposizione amministrativa che colloca il vincolo su specifici ambiti ritenuti di alto valore naturalistico e successivamente quella in cui rilascia l’autorizzazione atta alla modifica dello stato dei luoghi rispettando specifiche condizioni. La normativa negli anni ha subito diversi alleggerimenti in modo tale da snellire le procedure amministrative necessarie per eseguire interventi edilizi sulle zone vincolate, che altrimenti necessitavano di autorizzazione dell’ente competente del vincolo qualora si intervenisse su parti esterne ai manufatti.

2. L’esclusione prevede una non rilevanza paesaggistica

Quando si classifica un intervento come non rilevante dal punto di vista paesaggistico? In linea di massima gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non devono avere impatto sulle visuali, paesaggistiche e dallo spazio pubblico, e non devono interessare immobili oggetto di vincoli diretti ex art. 136, comma 1, del codice dei beni culturali 42/2004 alle lettere a), b) e c).

L’esonero dall’obbligo di autorizzazione per gli interventi di cui all’allegato “A” del D.P.R. 31/2017 si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale. Vediamo del dettaglio quelli che sono gli specifici interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

3. L’allegato A del D.P.R. 31/2017

Questo allegato si compone di una vera e propria lista di 31 interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ponendo però i paletti elencati nel precedente paragrafo. Nel caso in cui si ritenesse necessario compiere opere rientranti nel suddetto allegato “A” ma si intaccassero le visuali o l’intervento riguardasse immobili vincolati direttamente, si dovrebbe comunque passare per un’autorizzazione paesaggistica preventiva alla richiesta di titolo abilitativo.

Di seguito l’elenco di alcune voci più significative:

  • 2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici …;
  • 4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche … non visibili dallo spazio pubblico …;
  • 5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico …;
  • 6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni …
  • 13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno …;
  • 16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
  • 17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
  • 22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
  • 24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.

Trovate qui l’allegato A da scaricare e consultare per l’elenco completo degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Conclusioni
Nonostante le recenti semplificazioni, c’è un forte dibattito riguardante questa strada intrapresa dalla disciplina. Molti sostengono che un addolcimento delle procedure amministrative e una ripartizione della materia tra stato e regioni possa indebolire il sistema e permettere cosi di “hackerare” le disposizioni più rigide mantenute sulle aree in precedenza.

Questa prassi ormai è comune tanto che lavorando con gli immobili in asta, non è raro trovarsi a fronteggiare abusi ambientali compiuti eseguendo opere edilizie senza il preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie dagli enti competenti dei vincoli, ma questo, delle “sanatorie” ambientali e i casi particolari alle quali si applicano, è sicuramente materiale per un ulteriore articolo sul nostro blog..


Avete mai dovuto presentare una domanda di autorizzazione paesaggistica per alcuni lavori di esigua natura prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017? Leggendo l’allegato A, i lavori sarebbero rientrati negli interventi non sottoposti ad autorizzazione facendovi risparmiare soldi e tempo? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto e seguite il nostro blog per altri articoli interessanti sul mondo del Real Estate!

Professionista nel campo della pianificazione urbanistica con competenze legate al mondo della paesaggistica e dell'edilizia. Saper costruire avendo ben salda una consapevolezza dei contesti è sicuramente un ottimo punto di partenza per la progettazione, come formatore contribuisco alla creazione di quel background conoscitivo.
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