Sospensione dei processi esecutivi e blocco degli sfratti: facciamo il punto della situazione

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 128/2021 ha dichiarato illegittima la seconda proroga della sospensione delle attività riguardanti le esecuzioni immobiliari che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore.  

L’articolo in breve

Con la Sentenza n. 128/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che ha introdotto la proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione dei procedimenti esecutivi immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Le questioni di legittimità relative alla proroga della sospensione dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 sono state sollevate da alcuni Tribunali di merito. La Corte Costituzionale ha rilevato che la proroga si pone in contrasto con alcuni articoli della nostra Costituzione per diversi motivi. In particolar modo la stessa Corte ha sottolineato come la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale giustificato da peculiari esigenze transitorie e limitato ad un ristretto periodo di tempo. Per questo motivo la Suprema Corte ha ritenuto non proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e del debitore. Ed ha precisato come i giudizi civili, ad eccezioni delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, sono ripresi gradualmente nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ad ogni modo dal 30 giugno 2021 sono regolarmente riprese le procedure esecutive che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Il problema 

Al fine di arginare gli effetti negativi della pandemia da Sars Covid19 sul tessuto socio – economico, il Governo ha adottato misure eccezionali. Tra queste misure rientra quella del blocco delle procedure esecutive che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

L’art 54 ter del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”) rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, prevedeva infatti la sospensione “di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare […] che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Perché accade

A causa del protrarsi della pandemia, la disposizione sopracitata veniva prorogata in un primo momento sino al 31 dicembre 2020[1], e successivamente sino al 30 giugno 2021[2].

I Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo hanno sollevato questioni di legittimità relativamente all’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020 (cd. “Milleproroghe”) che propagava ulteriormente il blocco delle procedure. Il Tribunale rilevava alcuni indici di irragionevolezza in merito ad una disciplina sbilanciata verso la tutela delle esigenze del conduttore a scapito del locatore.

Soluzione

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021 si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dei Tribunali di Merito e relative alla proroga della sospensione dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

L’orientamento della Corte Costituzionale sul blocco degli sfatti

1. La sospensione delle procedure esecutive

Al fine di contenere le conseguenze negative causate al tessuto economico – sociale in conseguenza all’emergenza sanitaria COVID – 19, il legislatore ha previsto una serie di misure straordinarie che in alcuni hanno derogato alle vigenti normative.

Con la Sentenza n. 128/2021 depositata il 22 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 13 comma 14 del D.L. 183/2020 che prevedeva che all’art. 54-ter comma 1 del D.L. 18.2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) le parole “fino al 31 dicembre 2020” fossero sostituite con “fino al 30 giugno 2021”. In questo modo veniva ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa del debitore.

È utile precisare che il richiamato art. 54 – ter disponeva il blocco di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».

Il Legislatore ha giustificato tali misure con l’esigenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Per perseguire lo scopo ha disposto la sospensione di tutte le procedure esecutive che riguardanti l’abitazione principale del debitore. La precisazione da operare in questo caso è che la sospensione operava in via generale per tutte le procedure esecutive che riguardavano l’abitazione principale del debitore. Pertanto venivano sospesi anche i procedimenti avviati in un momento precedente rispetto alla decretazione dello stato di emergenza dovuto alla diffusione della pandemia da COVID – 19 e dunque non solo quelle conseguenti a crediti sorti in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Vediamo dunque insieme le ragioni per le quali la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’illegittimità della disposizione.

2. L’intervento della Corte Costituzionale

Come dicevamo con la Sentenza n. 128/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che ha introdotto la proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione dei procedimenti esecutivi immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. La proroga infatti sembra porsi in contrasto con alcuni articoli della nostra Costituzione. In particolar modo il contrasto rilevato è con l’art. 24 comma 1 della Costituzione, poiché la proroga della sospensione va a comprimere senza giustificazione il diritto che il creditore ha di agire al fine di vedere soddisfatto il proprio credito. Inoltre viene rilevato un contrasto con gli art. 3 comma 2 e 47 comma 2 sempre della Costituzione poiché il Legislatore non avrebbe adeguatamente ponderato e bilanciato gli interessi delle parti essendo la misura eccessivamente sbilanciata in favore del conduttore. Infine con l’art 111 comma 2 sempre della Carta Costituzionale poiché la sospensione delle procedure esecutive avrebbe un’incidenza negativa sulla ragionevole durata del processo.

La Corte Costituzionale ha sottolineato come la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale giustificato da peculiari esigenze transitorie e comunque limitato ad un ristretto periodo di tempo. La Sentenza sul punto è espressa in questo modo: “la sospensione delle procedure esecutive può essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe, che superino un ragionevole limite di tollerabilità» ed ah inoltre aggiunto che «la norma censurata finisce con l’assicurare un plus di protezione al debitore esecutato».

La Suprema Corte ha dunque ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore, nelle procedure esecutive relative ai beni immobili che costituiscono abitazione principale del debitore stesso. Secondo la Suprema Corte il sacrificio che i creditori devono sopportare avrebbe dovuto essere ridimensionato rispetto alle esigenze di protezione dei debitori; e soprattutto avrebbero dovuto essere indicati alcuni criteri selettivi di cui non viene fatta menzione. Una delle considerazioni ha puntato il focus sul fatto che, dopo l’iniziale sospensione generalizzata dovuta alla pandemia da COVID – 19, i giudizi civili, compresi quelli di esecuzione, sono ripresi gradualmente con modalità idonee a far fronte alle norme di sicurezza.  La stessa sorte non è toccata alle procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili che costituiscono abitazione principale del debitore esecutato. Tali procedimenti infatti sono stati ulteriormente prorogati.

La corte Costituzionale, nonostante abbia confermato che il diritto all’abitazione ha natura di “diritto sciale” ha anche evidenziato come il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenza di protezione dei debitori. Al contrario, nessun criterio selettivo è stato individuato nella seconda proroga che giustificasse l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. Pertanto verranno eseguiti i rilasci rimasti in arretrato. Al tempo stesso la Corte ha ribadito la facoltà per il Legislatore di adottare misure idonee finalizzate alla realizzazione di un diverso bilanciamento che sia proporzionato tra la posizione del debitore e quella del creditore in sede esecutiva, qualora l’emergenza epidemiologica lo richieda. Ad ogni modo l’intervento della Corte Costituzionale a ridosso della scadenza della proroga della cui illegittimità si tratta, non ha comportato enormi cambiamenti in merito al ribilanciamento della tutela del creditore procedente. Dal 30 giugno 2021 sono regolarmente riprese le procedure esecutive che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore e dunque anche tali immobili potranno essere libera liberati regolarmente forse con tempistiche maggiori dato l’accumularsi delle procedure.


[1] Proroga ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 137/2020.

[2] Proroga ad opera dell’art. 13 comma 14 del D.L. n 138/2020.


Sitografia: 

Conclusioni

Il questo articolo abbiamo visto le ragioni per le quali la Corte Costituzionale con la Sentenza n 128/2021 ha dichiarato illegittima la disposizione che ha introdotto la proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione dei procedimenti esecutivi immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.


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