Da semplice detrazione il credito d’imposta diviene, nell’era post Covid, una vera e propria moneta fiscale: i bonus fiscali si apprestano così a diventare un mezzo di pagamento per opere edilizie destinate ad accrescere il valore del patrimonio immobiliare del beneficiario.
L’articolo in breve
Sembra che sia giunta l’ora della moneta fiscale. La cessione del credito d’imposta diventa un vero e proprio mezzo di pagamento. Chi intende effettuare un intervento edilizio, di ristrutturazione, un’opera di efficientamento energetico e rinforzo sismico può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi, entrambe le opzioni nei limiti dell’importo del credito d’imposta che gli spetta. Inoltre il meccanismo della cessione del credito, potendo essere ripetuto senza limitazioni di sorta, incentiva le aziende, le ditte o i professionisti che effettuano il lavoro ad accettare la cessione del credito come mezzo di pagamento effettuando al cliente lo sconto in fattura di pari importo. La cessione del credito infatti non può essere fatta verso soggetti terzi (anche istituti di credito o altri intermediari finanziari) non solo dal titolare originario del credito d’imposta, ma anche dalle aziende, ditte e professionisti che hanno accettato la cessione del credito da parte del loro cliente effettuando lo sconto in fattura.
Dal credito d’imposta come lo abbiamo sempre conosciuto alla moneta fiscale il passo è molto breve.
I nuovi interventi legislativi (tra i più discussi, il Decreto Rilancio con il suo superbonus 110%) consentono al privato di fruire di un panorama sempre più ampio di detrazioni fiscali per l’esecuzione di interventi edilizi, ristrutturazioni, opere di efficientamento energetico e rinforzo sismico; tali interventi potranno essere saldati al fornitore o all’impresa, fino ai limiti di legge previsti e sussistendo le condizioni di legge richieste, a mezzo sconto in fattura o con la stessa liquidità ottenuta a mezzo cessione del credito a terzi.
Da semplice detrazione il credito d’imposta diviene quindi, nell’era post Covid, una vera e propria moneta fiscale. Il credito d’imposta muove i primi passi verso una nuova funzione che non è solo quella compensativa: al ricorrere delle condizioni previste e sussistendo i presupposti richiesti dalla normativa, esso si appresta a divenire il mezzo di pagamento delle stesse opere che andranno ad accrescere il valore del patrimonio del beneficiario.
In questo articolo andremo a vedere come il credito d’imposta sia divenuto una vera e propria moneta fiscale (legata a specifici interventi edilizi di ristrutturazione, rinforzo sismico ed efficientamento energetico) capace di accrescere il valore del patrimonio immobiliare del beneficiario.
1. Il credito d’imposta… prima dello sconto in fattura e della cessione del credito
Il credito d’imposta è un credito che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario e/o dello Stato o di qualsiasi ente pubblico con potestà tributaria-impositiva. Da sempre il contribuente ha la facoltà, una volta maturato, di utilizzare il credito d’imposta in compensazione con i propri debiti verso lo Stato o altri Enti, oppure, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa fiscale di riferimento, di richiederne il rimborso.
Il credito d’imposta era destinato prevalentemente ad alleggerire il carico di imposte e debiti del contribuente verso l’Erario ( così svolgendo una funzione compensativa).
Oggi, con il riconoscimento dei nuovi sgravi fiscali e con l’introduzione dell’opzione sconto in fattura/ cessione del credito d’imposta, il “vantaggio fiscale” aumenta la propria portata e raggio d’azione. Esso, infatti, non è più appannaggio esclusivo di coloro che hanno un debito d’imposta: anche i soggetti appartenenti al c.d. “regime forfettario” o rientranti nella c.d. “no tax area” possono usufruire del superbonus 110% e tutti, compresi coloro che già avevano accesso ai bonus fiscali, potranno decidere di monetizzarli fin da subito (senza attendere la relativa compensazione o il rimborso in rate annuali).
2. Cosa è cambiato… dallo sconto in fattura alla cessione del credito, è l’ora della moneta fiscale
L’art. 121 del Decreto Rilancio[1] rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” prevede la possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito d’imposta cedibile o in sconto in fattura sul corrispettivo dovuto. Chi decide di effettuare determinati interventi edilizi (nel periodo e fino al termine che sarà stabilito dal Legislatore) avrà diritto al relativo credito d’imposta previsto dallo stesso Decreto Rilancio, e, al contempo, potrà optare per:
- Un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo totale dovuto sino ad un importo massimo del corrispettivo stesso di importo pari alla detrazione spettante. Tale “sconto in fattura”, verrà applicato direttamente dall’Impresa e/o Fornitore e/o Professionista intervenuto nell’esecuzione delle opere che, a sua volta, potrà decidere di recuperarlo sotto forma di credito d’imposta oppure di cederlo ad un terzo (anche istituto di credito o altro intermediario finanziario);
- La cessione del credito d’imposta maturato di pari ammontare. In questo caso sarà il titolare del credito d’imposta che potrà monetizzare il proprio credito cedendolo direttamente ad un terzo (anche istituto di credito o altro intermediario finanziario).
È evidente come lo scopo e la funzione del credito d’imposta siano cambiati. Il bonus fiscale è diventato una vera e propria moneta grazie alla quale il contribuente potrà effettuare alcuni interventi edilizi che andranno ad accrescere il valore dei propri immobili (ristrutturazioni edilizie, opere di efficientamento energetico, rinforzo sismico, recupero della facciata).
Va da sé quindi che l’intervento legislativo sopra detto, ha il vantaggio di sostenere l’economia e la ripresa su più fronti. Da una parte, infatti, amplia la platea degli aventi diritto (superbonus anche per coloro che non hanno nel breve periodo imposte o contributi da compensare o si trovano nella cc. dd. “no tax area). Al contempo consente ai soggetti titolari di beneficiare di uno o più interventi edilizio (accrescendo il valore del proprio fabbricato) senza pagare in denaro il corrispettivo altrimenti dovuto (in tutto o in parte, a seconda dell’aliquota del beneficio percepito). Dall’altra parte, sostiene la domanda di imprese, fornitori e professionisti appartenenti al mondo dell’edilizia e dello sviluppo immobiliare; ed infine, a conclusione di un ciclo dove la moneta fiscale fa da protagonista, determina la nascita di un vero e proprio mercato della cessione del credito d’imposta dove si palesano ricavi per gli stessi cessionari che, pronti a liquidare il cedente, offrono prezzi di cessione sempre più accattivanti.
3. Il contratto di cessione del credito, come circola il credito d’imposta
È sicuramente interessante a questo punto cercare di capire brevemente in cosa consista il contratto di cessione del credito che è regolato dal nostro codice civile[2]. Semplificando per il lettore e rinviando alle norme di riferimento per ogni dettaglio sull’istituto della cessione, si dica che esso è il contratto con il quale un soggetto (detto appunto cedente) cede il proprio credito ad un altro soggetto (detto cessionario). Espletate le formalità richieste, la cessione del credito avviene senza il necessario consenso del debitore ceduto essendo indifferente per lui il soggetto nei confronti del quale effettuare il pagamento.
Nel caso di cessione del credito d’imposta maturato per ristrutturazioni edilizie ovvero per interventi ricadenti nel cosiddetto superbonus (ecobonus e sismabonus) il vantaggio per il titolare è immediatamente evidente: quello di effettuare un’opera migliorativa del proprio immobile a costo zero (superbonus) oppure a costi estremamente ridotti.
Ma perché l’azienda, l’impresa o il professionista dovrebbero accettare di effettuare un lavoro percependo in pagamento il relativo credito fiscale, che passerà dal cassetto del beneficiario (cedente) al proprio? Quale il vantaggio che si cela dietro il versamento del prezzo a mezzo cessione del credito fiscale? Ecco il punto di forza del Decreto Rilancio. I soggetti coinvolti nella catena progettuale ed esecutiva dell’intervento che, accettata l’opzione del contribuente, decidano di applicare lo sconto in fattura, potranno oltre a optare per l’utilizzo del credito in compensazione (credito ad aliquota 110% in caso di superbonus) cedere i crediti di imposta ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari) così ottenendo immediata liquidità. Il credito d’imposta spingerà i contribuenti ad una maggiore richiesta di interventi edilizi, sostenendo la ripresa del mercato e il meccanismo della cessione opererà come vero e proprio mezzo di pagamento.
Si dica infine che il Decreto Rilancio[3] disciplina espressamente la responsabilità del fornitore o cessionario in cercando di alleggerire il carico di responsabilità gravante su quest’ultimo il quale sarà chiamato a rispondere nei confronti dell’Amministrazione soltanto in caso di utilizzo irregolare o in misura maggiore del dovuto del credito d’imposta ricevuto, oppure nel caso in cui il cessionario concorra nella violazione; soltanto in quest’ultima ipotesi il cessionario sarà esposto alle stesse sanzioni applicabili al contribuente con cui si troverà responsabile in solido (quindi ogni debitore potrà essere costretto all’adempimento per l’intera somma per poi rivalersi contro il suo corresponsabile).
[1] DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
[2] Articoli da 1260 a 1267 c.c.
[3] Art 121 commi 4,5,6
Conclusioni
Abbiamo visto come il credito d’imposta sia passato dall’essere un vantaggio fiscale (per una cerchia ristretta di beneficiari) ad essere una vera e propria moneta fiscale di scambio all’interno di un mercato a cui hanno accesso un numero sempre maggiori di beneficiari.
Con la possibilità di cedere il credito d’imposta (così come individuato nel Decreto Rilancio) il titolare potrà immediatamente monetizzare il vantaggio fiscale attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e/o della cessione a terzi e i cessionari a loro volta potranno trattenere o cedere ancora la moneta fiscale così accettata in pagamento dei lavori edili eseguiti.
Spero che questo articolo sia stato utile per comprendere meglio come mai, quando si parla di credito d’imposta, si parla oggi anche di moneta fiscale. Il nuovo meccanismo di cessione del credito d’imposta può essere a prima vista complesso e non facilmente comprensibile.